Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo – L’Aquila, Sezione 1
Sentenza 28 dicembre 2013, n. 1081
Permesso di costruire – Diniego – Atto amministrativo – Annullamento – Risarcimento del danno – Funzione sussidiaria – Tutela demolitoria – Mancata soddisfazione dell’interesse leso – Ricorso all’istituto risarcitorio
Il risarcimento del danno ha una funzione sussidiaria rispetto alla tutela giurisdizionale accordata con l’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, tale che l’interessato può avvalersi degli istituti risarcitori quando sopravviene un ostacolo insuperabile alla soddisfazione dell’interesse leso mediante la sola tutela demolitoria, svolgendo il risarcimento un ruolo di completamento dei mezzi disponibili per il soddisfacimento dell’interesse. Rientra, pertanto, nella fisiologia del sistema della giustizia amministrativa che gli interessi legittimi possano essere integralmente appagati mediante l’annullamento dell’atto lesivo, perché l’effetto demolitorio è accompagnato e integrato dall’effetto conformativo della sentenza, dal quale trae origine l’obbligo dell’Amministrazione di adottare tutte le iniziative, conseguenti all’annullamento, in quanto legittime e in fatto possibili, preordinate all’effettiva soddisfazione dell’interesse tutelato. La tutela demolitoria, dunque, fa sorgere in capo all’interessato un complesso di diritti di cui può pretendere la soddisfazione tramite il giudizio di ottemperanza, che rientra nella giurisdizione di merito e che consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’adozione di precisi provvedimenti e anche di sostituirsi all’Amministrazione, mediante il commissario ad acta.