Avv. Carla Di Lello
Nessuno può negare che Internet rappresenti un’autentica rivoluzione per il mondo contemporaneo, avendo ingenerato una serie esponenziale di mutamenti nella vita sociale.
La novità rappresentata da Internet è principalmente legata alle potenzialità espressive, comunicative e d’interazione legate al mezzo, circostanza che ha determinato un incremento dell’uso della rete come luogo di scambi economici e di informazioni evidenziando, nel contempo, alcune inadeguatezze normative. Ciò ha indotto alcuni autori a ritenere che Internet prospetti problematiche nuove nell’approccio a concetti giuridici tradizionali – come quello di sovranità – e faccia nascere l’esigenza di un ripensamento delle categorie giuridiche tradizionali, in quanto, l’assenza di un concreto riferimento territoriale rende difficile una corretta definizione delle regole ad esso applicabili (1).
Tuttavia, benché tali considerazioni siano vere, le difficoltà tecniche poste da Internet non devono far pensare che sia necessaria una ristrutturazione globale del sistema, anzi, a rigor del vero riteniamo che lo stesso possa sopravvivere all’avvento della telematica.
Per dimostrare ciò riteniamo opportuno individuare preliminarmente la natura giuridica di Internet.
Ebbene, Internet è una rete di collegamenti tra reti di grandezza inferiore, un sistema tecnico, una mera struttura logico-matematica fatta di cavi, software e sistemi elettronici, cui si accede attraverso computer, modem, router e server (2). Internet è uno strumento di interconnessione tra i computer e, conseguentemente, tra gli uomini che usano i computer interconnessi attraverso la rete (3).
Ai fini della nostra indagine, quindi, Internet può essere considerato un mezzo, moderno ed interattivo – ma pur sempre un mezzo – di trasmissione di contenuti di varia natura creati da un soggetto con l’intenzione che vengano “intercettati” da un altro soggetto.
Sicché non mettendo in dubbio che il mezzo Internet presenti delle potenzialità tecniche indiscutibili, tanto da realizzare “il mercato più partecipativo delle comunicazioni di massa che il mondo intero abbia mai visto”(4), dal punto di vista strettamente giuridico Internet rappresenta nient’altro che un mezzo di comunicazione e di diffusione del pensiero.
La questione della natura giuridica di Internet, può essere quindi risolta considerandolo come mezzo di comunicazione “sui generis” dotato di una particolare attitudine ad essere veicolo di trasmissione del pensiero e caratterizzato da una alta capacità comunicativa.
Conseguentemente, se Internet è semplicemente un mezzo, non si capisce perché si debba rinunciare alle categorie giuridiche che hanno regolato rapporti analoghi prima dell’avvento della rete.