L’indennità di risultato, variabile tra il 10% e il 25% della misura prevista per l’indennità di posizione, deve essere commisurata ai risultati effettivamente conseguiti secondo la valutazione dei dirigenti, sulla base del conseguimento degli obiettivi di programmazione ottenuti sia individualmente che come unità organizzativa, nonchè in relazione ai criteri stabiliti dall’amministrazione con il supporto dell’organismo di valutazione (nucleo indipendente di valutazione).