Oneri di urbanizzazione – Contributo – Controversie – Giurisdizione dei giudici amministrativi – Giurisdizione esclusiva.
La cognizione delle controversie attinenti alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 10 del 1977 (applicabile nella specie ratione temporis, trattandosi di causa iniziata nel 1995). Detta giurisdizione ha natura esclusiva in quanto riguarda l’intera area delle concessioni edilizie, nella quale rientrano gli oneri di urbanizzazione posti pro quota a carico del privato destinatario del provvedimento amministrativo e si estende altresì alle dedotte violazioni di diritto soggettivo. Appartengono, pertanto, all’indicata giurisdizione sia le domande con le quali si denunci la carenza del potere dell’amministrazione di esigere gli indicati contributi, sia quelle con le quali si invochi la ripetizione o la compensazione di questi, assumendo che siano stati illegittimamente pretesi dal comune e indebitamente pagati dal concessionario.