Corte di Cassazione, Sezione 5 penale
Sentenza 16 aprile 2014, n. 16989
Massima redazionale
REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non e’ necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento. Ne consegue non solo che, una volta intervenuto il fallimento, l’ingiustificato distacco di beni dal patrimonio societario integra, sotto il profilo materiale, il reato di bancarotta patrimoniale ancorche’ realizzato addirittura quando il dissesto della societa’ non si fosse ancora conclamato, ma altresi’ che, una volta ritenuta la natura distrattiva della condotta, e’ del tutto irrilevante l’accertamento delle cause che hanno portato la medesima all’insolvenza.