Corte di Cassazione, Sezione TRI civile
Sentenza 28 marzo 2014, n. 7324
AZIENDA – AVVIAMENTO – AVVIAMENTO COMMERCIALE – VALORE – CALCOLO
Ai fini del calcolo del valore dell’avviamento commerciale quale parte del corrispettivo di cessione d’azienda, per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro secondo il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1996, articolo 51, e articolo 2, comma 4, quest’ultima avente funzione di fungere da parametro minimo per il relativo calcolo, dovra’ applicarsi la percentuale di redditivita’ nella misura ritenuta congrua dal giudice del merito alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui e’ intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dalla norma.