Corte di Cassazione, Sezione 1 civile
Sentenza 3 aprile 2014, n. 7877
SOCIETÀ – DI CAPITALI – SOCIETÀ COOPERATIVE – CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE DEI SOCI – ESCLUSIONE DEL SOCIO – DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI – IMPUGNAZIONI – Questione relativa alla validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto – Interferenza con la decorrenza del termine decadenziale ex art. 2527, terzo comma, cod. civ., nella formulazione vigente “ratione temporis” – Insussistenza – Conseguenze – Opposizione davanti al giudice ordinario – Necessità.
Nella vigenza dell’art. 2527, terzo comma, cod. civ., il socio escluso di una società cooperativa – il quale, dedotta l’invalidità della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, non ritenga di dover instaurare il procedimento arbitrale – è tenuto, in ogni caso, a proporre l’opposizione all’esclusione dinanzi al tribunale nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla citata norma, facendo valere in tale sede l’invalidità della clausola (in via principale o quale eccezione riconvenzionale, qualora controparte deduca l’incompetenza del giudice adito), dovendosi escludere che possa promuovere, in una data di sua libera scelta, un autonomo giudizio di accertamento della nullità della clausola compromissoria, rinviando al suo esito l’impugnazione della delibera di esclusione poiché la questione che attiene alla competenza del giudice ordinario o degli arbitri è affatto diversa da quella riguardante la decorrenza del termine decadenziale.
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