Corte di Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 14 maggio 2013, n. 11479
Trasferimento d’azienda – Trattamento di fine rapporto del lavoratore subordinato – Natura – Retribuzione differita – Quota maturata dopo il trasferimento – Obbligazione del datore di lavoro cessionario – Sussistenza – Quota maturata prima del trasferimento –
In caso di cessione d’azienda assoggettata al regime di cui all’art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l’azienda, essendo creditore del medesimo.