Corte d’Appello Campobasso, civile Sentenza 17 gennaio 2014, n. 3
Nel rapporto giuridico di conto corrente bancario, il correntista potrà far dichiarare nulla la clausola che prevede interessi anatocistici e chiedere la ripetizione dell’indebito. Il termine di prescrizione entro il quale il cliente può reclamare le somme trattenute indebitamente dalla banca a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente è un termine decennale e decorre dalla data di chiusura definitiva del rapporto. Difatti il contratto di conto corrente, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, si sostanzia in un unico rapporto giuridico, per cui solamente con la chiusura del conto si potranno stabilire definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra di loro.