Una delle competenze della Corte di Giustizia europea è quella attribuitale da due Protocolli firmati nel 1988 relativi all’interpretazione a titolo pregiudiziale della Convenzione di Roma (89/128/CEE e 89/129/CEE). Detti protocolli sono in vigore dal 2004. In ragione di ciò è oggi possibile l’unificazione su scala comunitaria di nozioni fondamentali quali quella di obbligazione contrattuale nello stato di conflitto tra leggi.
La convenzione di Roma (convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) è stata aperta alla firma i nove Stati all’epoca membri della Comunità europea il 19 giugno 1980 a Roma ed è entrata in vigore il 1° aprile 1991. Tutti i paesi che in seguito hanno aderito alla Comunità europea hanno firmato tale convenzione. Le disposizioni della convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni di conflitto di leggi – anche nei casi in cui la disposizione di legge in causa è quella di uno Stato non contraente – ad esclusione: a) delle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche; b) delle obbligazioni contrattuali relative a testamenti e successioni, regimi matrimoniali ed altri rapporti familiari; c) delle obbligazioni relative a strumenti negoziabili (cambiali, assegni, vaglia cambiari, ecc.); e) delle convenzioni d’arbitrato e d’elezione del foro competente (scelta di un tribunale); f) delle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche; g) della questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire (e, analogamente, della questione di stabilire se l’atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi l’intera organizzazione); h) delle questioni relative alla costituzione ed organizzazione di trusts; i) della prova e della procedura; l) dei contratti d’assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri (la convenzione, tuttavia, si applica ai contratti di riassicurazione).
Le parti firmatarie di un accordo possono scegliere la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso, nonché il tribunale competente in caso di litigio. Le parti possono convenire in qualsiasi momento di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza (principio della libertà di scelta).
Nella misura in cui le parti non hanno scelto esplicitamente la legge che si applica al contratto, il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto, secondo il principio di prossimità (luogo di residenza abituale o sede dell’amministrazione centrale della parte che deve fornire la prestazione; sede principale dell’attività economica della parte ovvero sede della parte che fornisce la prestazione, ecc.). Tuttavia, nei due casi seguenti, si applicano norme specifiche: a) quando il contratto ha per oggetto un bene immobile, si presume che la legge applicabile sia quella del paese in cui è situato l’immobile; b) per i contratti di trasporto di merci, la legge applicabile è quella del luogo di carico o scarico o della sede principale del vettore.
Per garantire un’adeguata protezione dei diritti dei consumatori, la fornitura di beni mobili materiali o di servizi ad una persona fisica beneficia dell’applicazione di disposizioni adeguate, in conformità con il principio della tutela della parte debole. Tali tipi di contratto sono regolati dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale, tranne quando le parti decidono diversamente. In ogni caso, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di danneggiare il consumatore, privandolo della protezione garantitagli dalla legge del paese in cui risiede abitualmente, qualora essa sia più favorevole. Tali disposizioni non si applicano né ai contratti di trasporto né a quelli di fornitura di servizi in un paese diverso da quello in cui risiede abitualmente il consumatore.
Discorso a parte merita il contratto di lavoro al quale si applicano le seguenti disposizioni: a) la legge del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro; b) la legge del paese in cui si trova la sede che ha proceduto all’assunzione del lavoratore; c) la legge del paese con il quale il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto. La scelta ad opera delle parti di un’altra legge applicabile non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme che regolerebbero il contratto in mancanza di tale scelta.
Avv. Carla Di Lello