Avv. Carla Di Lello
Intendiamo riferirci, in primo luogo, alle attività comunicative che avvengono one-to-one e valutarne la riconducibilità sotto l’ambito di tutela accordata dall’art. 15 Cost. (1).
L’art. 15 riconosce appunto il diritto del singolo e delle formazioni sociali di comunicare il proprio pensiero ad uno o più soggetti determinati e nel contempo, ne garantisce la segretezza. La tutela costituzionale ex art. 15 Cost. si perde nella più ampia tutela delle comunicazioni in generale, quasi a comporre un ideale trittico con gli art. 13 e 14 Cost. espressione della triplice dimensione (fisica, spaziale e spirituale) dell’inviolabilità della persona umana (2).
La nozione di comunicazione, secondo il dettato costituzionale, è caratterizzata dalla intersoggettività (3), vale a dire che il pensiero da comunicare deve essere formulato nella sfera di un soggetto mittente, verso la sfera di conoscenza di uno o più soggetti determinati (4).
Secondo tale definizione non sarebbe comunicazione, da una parte, l’espressione di pensiero destinata a rimanere nella sfera personale del soggetto (5) e, dall’altra, quella che, pur uscendo dalla sfera personale del soggetto che la compie, è destinata ad una sfera di soggetti indeterminati, in questo caso la forma espressiva rivestirà il carattere della pubblicità, e gli strumenti utilizzati assicureranno – almeno potenzialmente – la massima diffusione del messaggio. In quest’ultimo caso si ricade nel dettato dell’art. 21 Cost. (6). Nella comunicazione invece rileverà il carattere privato del messaggio e l’utilizzo di mezzi idonei ad escludere terzi dalla sua conoscenza (7).
L’ambito oggettivo di tutela dell’art. 15 è quello della comunicazione privata, consistente sia nella corrispondenza in senso stretto che in qualsiasi altra forma di comunicazione interpersonale, mentre quello soggettivo comprende sia colui che invia la comunicazione sia colui che la riceve (8). Affinché si possa parlare di comunicazione, ai sensi del dettato costituzionale, rileva, quindi, l’animus del soggetto di mantenere segreta la comunicazione e la determinabilità dei soggetti cui è destinata (9).
Chiarita quale sia la portata della norma costituzionale, occorre, a questo punto, verificare se i modelli di comunicazione one-to-one proposti da Internet possano o no ricadere nel modello di tutela approntato dall’art. 15 Cost..
In proposito è stato posto in evidenza come il modello comunicativo creato da Internet renderebbe alquanto difficile la distinzione tra comunicazione privata (per il quale si ricadrebbe nell’ambito di tutela dell’art. 15) e manifestazione pubblica del pensiero (per la quale è prevista la tutela ex art. 21 Cost.) (10).
Tuttavia se come abbiamo detto la comunicazione rientrante nell’ambito di tutela dell’art. 15 è quella dotata del carattere dell’intersoggettività e della segretezza, lo stesso potrà dirsi per la comunicazione telematica allorquando venga posta in essere con programmi (software) idonei ad identificarla come comunicazione personale – diretta a destinatari determinati – e riservata (11).
Orbene, il mezzo Internet potrà beneficiare, a seconda dei casi, delle garanzie dei mezzi di manifestazione del pensiero sic et simpliciter o delle ulteriori garanzie accordate ai mezzi di comunicazione interpersonale.
Verrà quindi a ricadere nelle garanzie dell’art. 15 (12) il pensiero diretto a determinati destinatari attraverso software che ne garantiscano la segretezza (13), al contrario non ci si troverà di fronte a comunicazione riservata nel caso in cui l’utente utilizzi forme che mirino alla manifestazione pubblica del proprio pensiero. Ed infatti, quando per la comunicazione diffusa in un forum, in una Chat o in un Blog si potranno ben applicare le garanzie tipiche della libertà di manifestazione del pensiero o, come alcuni sostengono, il regime della libertà di riunione (14).
Questa interpretazione, cui non si oppone il dettato costituzionale allorquando si riferisce ad “ogni altra forma di comunicazione a distanza”, è confermata, almeno relativamente alle emails, dal legislatore, il quale ha esteso con la legge 547/93 la tutela accordata alla corrispondenza privata dall’art. 616 del codice penale alle comunicazioni telematiche.
A sostegno del carattere di corrispondenza ai sensi della norma costituzionale si è pronunciato il garante della privacy (15), secondo il quale i messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica (mailing list) e nei newsgroup ad accesso limitato, devono essere considerati corrispondenza privata ed in quanto tali non possono essere violati (16).
Ed invero la lettera della norma costituzionale, allorquando si riferisce ad ogni altra forma di comunicazione a distanza farebbe propendere per tale interpretazione.