Avv. Carla Di Lello
Quanto detto vale dalla prospettiva attiva di manifestazione del pensiero. Diversa è invece la prospettiva del “navigatore” del Web, di colui cioè che utilizza Internet per ricercare notizie. In questo caso l’attività svolta dall’utente non rientra in un’attività di manifestazione del pensiero in senso stretto, ma tuttavia può farsi ricadere la stessa sotto il regime dell’art. 21 in virtù di corollolario del principio del diritto di informazione: il diritto ad informarsi (1).
Il diritto ad informarsi, infatti, sarebbe un aspetto riflesso del diritto d’informazione (2) e concorrerebbe con questo alla realizzazione della libera circolazione delle idee politiche, sociali religiose etc. (3).
Se da un lato esiste una “libertà d’informazione in senso stretto”, da farsi coincidere con la libertà di cronaca, una “libertà di espressione”, comprensiva, oltre che delle notizie, anche delle opinioni; dall’altra esiste una libertà di informarsi definita “implicita nella garanzia della libertà di espressione”, ed un “interesse pubblico all’informazione”, interesse che “non può predicarsi indiscriminatamente per qualunque manifestazione” e a cui comunque si nega che si possa correlare l’esercizio di una pubblica funzione a carico di chi informa (4).
Quindi, in riferimento al mezzo telematico, quando si parla di diritto ad informarsi non si intende parlare di un diritto pretensivo attribuibile al soggetto a ricevere informazioni di un determinato contenuto, ma semplicemente l’inopponibilità di limiti all’accesso alla rete per ricercare notizie ivi precedentemente immesse e rese disponibili (5). Non, quindi, una pretesa, ma una semplice libertà del soggetto che trova come unica garanzia il non vedersi impedito l’accesso ad Internet.
Ciò rappresenterebbe un naturale ed elementare presupposto del diritto a ricevere informazioni che siano presenti nella rete (6). È conseguenza logica infatti che per ricevere informazione occorre che il soggetto si attivi per venirne a conoscenza, attività che nel caso di Internet si concretizza nell’accesso alla rete e nella navigazione sul Web.
Da questo punto di vista il diritto a navigare in Internet sarebbe parimenti garantito come il diritto a ricercare informazioni, come corollario necessario ed imprescindibile alla libertà d’informazione, ma la garanzia non coprirebbe la ricerca di informazioni che non siano disponibili (7).