Avv. Carla Di Lello
Se quanto detto è vero, cioè che la natura giuridica di Internet è da assimilarsi ai comuni mezzi di comunicazione interpersonale e di manifestazione del pensiero, allora sembrerebbe potersi ricondurre il suo regime giuridico a quello degli altri mezzi di comunicazione e di diffusione del pensiero (artt.15 e 21 Cost.).
Tuttavia la questione merita una più attenta analisi, in quanto le metodologie di comunicazione ed interazione offerte da Internet non appaiono, prima facie, sempre comprimibili solo in tali fattispecie. All’uopo occorre, perciò, procedere a necessari distinguo sui tipi di comunicazione che possono avvenire on-line (1).
Uno degli utilizzi più semplici della rete è quello delle comunicazioni one-to-one, tramite email o in Internet Reality Chat (IRC) cd. “in privato” (2). Nel primo caso l’invio di un’email equivale a l’invio di una qualsiasi lettera mentre le comunicazioni del secondo tipo non differiscono da una normale comunicazione interpersonale telefonica. In entrambi i casi sembrerebbe applicabile il regime giuridico dell’art. 15 Cost.
Se si pensa ai Newsgroup (3) o alle IRC multiparty (4), entrambi permettono una interazione, anche in tempo reale, tra i vari utenti tale da permettere una riconduzione del fenomeno a qualcosa di non dissimile ad una riunione virtuale. In questo si può quindi ricondurre il fenomeno in parte all’art. 21 Cost. e in parte all’art. 17 Cost.
Riguardo invece alle comunicazioni one-to-many, tramite pubblicazione o diffusione su un sito Web di determinate notizie o informazioni o la diffusione di quest’ultime attraverso listservs o mailing list (liste di discussione), si rientra nella liberta di manifestazione del pensiero e d’informazione in senso stretto (5).
Internet, quindi, per le sue caratteristiche di poliedricità ed interattività, si rende mezzo potenzialmente idoneo a fungere contemporaneamente da mezzo di informazione e di comunicazione e da luogo virtuale nel quale possono realizzarsi innumerevoli altri rapporti.
È perciò mezzo adatto a realizzare diritti di natura economica, si pensi ad esempio alle evoluzioni e lo sviluppo delle transazioni tramite Rete (e-commerce, e-banking etc.) e alle proprietà intellettuali ed industriali che trovano libertà e tutela proprio all’interno della Costituzione (art. 41 e 42 Cost), ma anche luogo virtuale nel quale si possono realizzare innumerevoli altri rapporti.
Tuttavia, è opportuno restringere il campo di analisi e focalizzare l’attenzione sull’applicazione principale di Internet: quello di mezzo di comunicazione ed informazione.