Corte di cassazione con la sentenza 32725/2014 .
Scatta la bancarotta preferenziale anche quando l’imprenditore pur cercando di salvare le sorti dell’azienda proceda comunque ad avvantaggiare alcuni creditori piuttosto che altri. La fattispecie, infatti, prevede il «dolo specifico» ma non «esclusivo» per cui ben si attaglia a condotte «composite».
Pertanto «dovrà ritenersi sussistente il reato di bancarotta preferenziale allorché l’imputato abbia agito pur ritenendo, comunque, di non essere in grado di evitare il dissesto o, comunque, in situazione tale da escludere fondatamente che tale risultato possa raggiungersi, attribuendo rilevanza soltanto all’ipotesi in cui il risultato di evitare il fallimento e di realizzare il riequilibrio finanziario e patrimoniale possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile».