Corte di Cassazione, Sezione TRI civile
Sentenza 17 gennaio 2014, n. 860
Accordi regolanti il regime patrimoniale tra i coniugi in conseguenza dello scioglimento del matrimonio o della separazione personale – Agevolazioni ex art. 19 della legge n. 74 del 1987 – Spettanza – Condizioni.
In tema di benefici fiscali, l’agevolazione di cui all’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà, mobiliare o immobiliare, all’uno o all’altro di essi, o in favore dei figli), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi.