Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 26 giugno 2013, n. 16097
Dirigenti – Diritto al trattamento economico – Esclusione.
In tema di impiego pubblico privatizzato, l’utile inserimento nella graduatoria di un concorso per dirigente nell’amministrazione dello Stato non dà diritto, prima del conferimento del relativo incarico e della stipulazione del contratto individuale, al medesimo trattamento di chi rivesta la qualifica dirigenziale, atteso che il legislatore ha attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica, sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali. Ne consegue che il dirigente aspirante all’incarico non vanta un diritto soggettivo pieno, bensì un interesse legittimo di diritto privato a conseguire l’incarico stesso, cosicché non può pretendere la retribuzione corrispondente alla qualifica dirigenziale.