Consiglio di Stato – Sezione V, 17 giugno 2014, n. 3079
Contratti della P.A. – Gara – Accesso agli atti – Disciplina applicabile – E’ quella, speciale e più restrittiva, del codice dei contratti pubblici – Diritto di ostensione di una ditta esclusa – Non sussiste in caso di provvedimento inoppugnabile – Impugnazione del diniego, motivato, di accesso – Costituisce lite temeraria, sanzionabile
Alla stregua dell’art. 24, della L. n. 241/1990 in comb. disp. Con l’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006, deve ritenersi che una ditta che sia stata esclusa da una gara di appalto, con provvedimento divenuto definitivo, sia carente della legittimazione e dell’interesse all’accesso agli atti di gara, consentito dall’art. 13 del d.lgs. n. 163/2006, solo ove “sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Ne consegue che, in caso di impugnazione del diniego, così motivato, opposto dalla stazione appaltante, la lite debba qualificarsi come temeraria, con la legittima applicazione della sanzione prevista dall’art. 26, c.p.a.