Con la sentenza n. 7679/2012 la Corte di Cassazione ha statuito che la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese determina l’irreversibile estinzione dell’ente, nonostante vi siano rapporti giuridici pendenti.
La cancellazione infatti determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo.
Quanto ai rapporti processuali pendenti, l’estinzione della società resta equiparata alla morte della parte persona fisica, con conseguente soggezione dei procedimenti in corso alle regole generali dettate dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., in tema di interruzione del processo.