Anche i marchi di fatto saranno tutelati a fronte di segni che determinano confusione. Da ciò ne segue che dovrà ritenersi tutelabile, come marchio di fatto, anche quello di forma, non sussistendo alcuna ragione di deroga al principio generale sopra enunciato, con riferimento a questa categoria di segni, il quale, tuttavia, dovrà avere carattere distintivo e possedere i requisiti di novità ed originalità propri del marchio registrato. La valutazione di tale delicato aspetto della fattispecie “marchio di forma” dovrà essere condotta tenendo conto delle modalità di utilizzazione e di presentazione del prodotto, delle informazioni e delle suggestioni trasmesse attraverso la pubblicità, delle percezioni che di quella data forma ha il pubblico.