Avv. Carla Di Lello
I tradizionali strumenti di controllo della manifestazione del pensiero e della sua diffusione si distinguono in preventivi e repressivi.
Tra i primi, sono comprese la censura e l’autorizzazione, la cui distinzione sta nel fatto che la prima riguarda il prodotto dell’attività di manifestazione del pensiero, ossia il contenuto, la seconda riguarda l’attività stessa connessa all’uso dei mezzi di diffusione (1). Né all’una forma di controllo né all’altra è, in ogni caso, soggetta la stampa, per espresso divieto del comma secondo dell’art. 21 Cost. (2).
L’unica forma di censura vera e propria, intesa come approvazione del contenuto della manifestazione di pensiero da parte dell’autorità competente prima che la diffusione abbia inizio, grava, invece, sugli spettacoli teatrali e cinematografici.
La mancanza di un divieto come quello risultante al secondo comma dell’art. 21 per la stampa ha permesso, infatti, l’emanazione della l. 161/1962, che prevede il nulla osta amministrativo per le proiezioni cinematografiche e il divieto di proiezione per i minori di quattordici o diciotto anni.
Gli interventi repressivi alla libertà di manifestazione del pensiero riguardano, invece, anche gli stampati.
Invero l’unica forma di limitazione espressa della libertà di stampa è il sequestro (3), che può essere effettuato solo dopo la pubblicazione, per impedire la divulgazione. Le condizioni poste dal terzo comma art. 21, in base a cui occorre un atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi o nel caso di violazione di norme per l’indicazione dei responsabili, sono a garanzia di un non uso discrezionale di tale strumento.
Allorquando ci riferiamo al mezzo Internet invece, il quadro si presenta più complesso. Intenet si è visto è un mezzo poliedrico, che può essere assimilabile, a seconda del suo utilizzo a differenti tipologie di mezzi di comunicazione o di manifestazione del pensiero. Ciò non consente di estrapolare una regola univoca sull’assoggettabilità o meno di Internet a forme di controllo, né tuttavia la tecnologia offerta dalla telematica può determinare uno statuto dei limiti e dei controlli diverso da quello prescritto per gli altri mezzi (4).
Ora, per quanto riguarda le “informazioni telematiche” assimilabili alla carta stampata, in forza dell’art. 1 della legge n. 62 del 2001, è pacifica la possibilità di un sequestro repressivo negli stessi casi stabiliti dalla legge per la stampa (5). Analogamente però si può asserire che qualsiasi sequestro operato al di fuori di queste esplicite previsioni normative sia illegittimo, in particolare se motivato con presunte violazioni del diritto d’autore o con crimini informatici di varia natura (6).
Relativamente alle altre forme di comunicazione di espressione telematiche, invece, la discussione è ancora aperta. Tuttavia, mentre si discute sulla possibilità di forme di controllo della rete, si è venuta consolidando la prassi del sequestro dei siti – di fatto, il loro oscuramento – e delle apparecchiature hardware, in nome dei reati di opinione.
La casistica dei sequestri comincia ad essere copiosa In genere sono motivati da reati di diffamazione (7), di violazione delle norme sul diritto d’autore (8) o di pedofilia e pornografia, mentre spesso si ricade nelle ipotesi di offesa al sentimento religioso (9). Accanto questi casi, ve ne sono poi altri motivati da esigenze di ordine pubblico (10).
Invero, non si tratta mai, almeno formalmente, di controlli preventivi alla libertà di espressione in rete, ma di controlli repressivi, supportati dalle leggi esistenti sui reati d’opinione. Benché i sequestri siano generalmente legittimi, purchè non travalicano i compiti di vigilanza e prevenzione della polizia e le funzioni di indagine, è opportuno tuttavia domandarsi se non realizzino nella sostanza una forma velata di censura.
Ed, infatti, si è molto dubitato della legittimità di tali strumenti (11), ma, come abbiamo avuto modo di ricordare, all’abbattimento di ogni ostacolo alla libertà di espressione si frappone la lettera della Costituzione, che non solo non vieta, ma anzi stabilisce un intervento del legislatore per prevenire e reprimere le manifestazioni contrarie al buon costume (12).
Nel caso del mezzo Internet la legittimità di siffatti strumenti sarà da commisurare in primis alla tipologia comunicativa realizzata. Sicchè non si può escludere a priori sia possibile la censura preventiva prevista per il cinema ed il teatro, allorquando si verta produzioni cinematografiche-multimediali, diffuse attraverso il Web. Mentre, quando, si rientra nell’ambito delle pubblicazioni telematiche, occorrerà tenere conto delle ulteriori garanzie previste dal testo costituzionale.