E-COMMERCE ED UNIONE EUROPEA
E-COMMERCE ED UNIONE EUROPEA

E-COMMERCE ED UNIONE EUROPEA

L’asse portante della disciplina Ue sul commercio elettronico è data dalla Direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno)

La direttiva sul commercio elettronico riguarda in particolare i seguenti settori e attività on-line: giornali, banche dati, servizi finanziari, servizi professionali (di avvocati, medici, contabili, agenti immobiliari), servizi ricreativi (ad esempio, video a richiesta), commercializzazione e pubblicità dirette e servizi d’accesso a Internet.

Obiettivi

L’obiettivo perseguito è quello di favorire la libera circolazione e lo sviluppo di queste attività e, pertanto, di questo strategico settore dell’economia, stabilendo con precisione gli obblighi, i diritti e le responsabilità delle parti coinvolte nel processo di informazione – conoscenza, di acquisto e di erogazione dei “servizi della società dell’informazione”, cioè delle “attività economiche svolte in linea (on line)” mediante la connessione di accesso alla rete globale Internet e la presenza stabile in essa degli operatori economici per mezzo di un Website.

 Ambito di applicazione (Art. 3)

La Direttiva si applica ai soggetti che abbiano sede nell’Unione europea e stabilisce il principio generale di applicazione della legislazione dello Stato dove è stabilito il prestatore. L’articolo 3 prevede infatti che i prestatori di servizi della società dell’informazione rispettino le disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro ove sono stabiliti (regola del paese d’origine o “clausola del mercato interno”). La direttiva definisce il luogo di stabilimento del prestatore come il luogo in cui un operatore esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile.

Divieto di regimi particolari di Autorizzazione.

Non è possibile per gli Stati membri imporre regimi di autorizzazione speciali per i servizi forniti tramite internet che non si applicherebbero a servizi analoghi forniti con altri mezzi. Ad esempio, sarebbe contrario alla direttiva assoggettare l’apertura di un sito web ad un procedimento di autorizzazione. Un sito potrà essere però subordinato ad autorizzazione se l’attività contemplata è un’attività regolamentata (ad esempio, servizi bancari e finanziari on-line)

La direttiva obbliga gli Stati membri a eliminare qualsiasi divieto o restrizione concernente l’utilizzazione dei contratti elettronici. Inoltre, essa garantisce la certezza del diritto imponendo alcuni obblighi d’informazione per la conclusione dei contratti elettronici.

Responsabilità

Per quanto riguarda la responsabilità dei Provider, vale a dire dei fornitori dei servizi di accesso e di memorizzazione di informazioni su Internet, la Direttiva pone il principio che la responsabilità dell’ISP (Internet Service Provider – Fornitore di servizi Internet di base: accesso e memoria) o dell’ASP (Application Service Provider: sviluppatore e/o gestore di un sito web altrui) i cui servizi siano stati utilizzati a scopo illegale non sussiste solo se questo abbia avuto l’unico ruolo passivo di trasferire i dati, senza conoscerne i contenuti.

Si stabilisce infatti che il provider non ha un “obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, ma, qualora ne venga a conoscenza, è tenuto “ad informare senza indugiol’Autorità Giudiziaria o quella di Vigilanza e, comunque, a fornire a queste le informazioni in suo possesso per identificare i destinatari (clienti) dei suoi servizi, al fine di individuare o prevenire attività illecite” ed a bloccare prontamente, su richiesta sempre di queste, l’accesso a contenuti illeciti.

Deroghe

La direttiva infine prevede tre deroghe:

a) alcune attività sono escluse dal campo d’applicazione (allegato 1), come le attività notarili o di rappresentanza in giudizio;

b) l’articolo 3 (clausola del “paese d’origine”) non si applica ad alcuni settori particolari (ad esempio per i diritti d’autore o le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori);

c) gli Stati membri possono prendere misure che limitano la libera circolazione dei servizi provenienti da un altro Stato membro (deroghe caso per caso) adottate per motivi specifici (ad esempio inerenti alla tutela dei minori, alla salute o alla protezione del consumatore).

Avv. Carla Di Lello